D.P.C.M. 23.12.2010, n. 277
Capo II - Progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi in favore di lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge
1. Per tutti i progetti disciplinati dal presente capo, è assegnato un punteggio addizionale nei casi in cui:
a) le azioni previste siano rivolte in misura prevalente a destinatari che abbiano figli con disabilità ovvero figli minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione;
b) il proponente sia un'impresa che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e che si avvale dell'apporto complessivo di non più di 50 persone, ivi compreso il titolare che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
2. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge, è inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui, contestualmente alle misure di flessibilità, si preveda di applicare sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, tali da rimuovere gli ostacoli ad una piena valorizzazione del contributo prestato dai soggetti beneficiari delle misure di flessibilità.
3. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo ai progetti che prevedano il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva e con le funzioni precedentemente svolte, ovvero condizioni di miglior favore.
4. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera
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