D.P.C.M. 23.12.2010, n. 277
Capo II - Progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi in favore di lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge
1. Per accordo contrattuale si intende, anche in via alternativa:
a) l'accordo con le organizzazioni di rappresentanza sindacale firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;
b) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali unitarie;
c) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le strutture territoriali di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
d) l'accordo quadro stipulato a livello territoriale tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
e) le intese definite dagli enti bilaterali per il comparto di riferimento ovvero dagli organismi paritetici territoriali costituiti tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali più rappresentative a livello nazionale;
f) nel caso di datori che occupino alle loro dipendenze meno di 15 prestatori di lavoro, l'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato.
2. L'accordo contrattuale è presupposto indispensabile per l'ammissibilità dei progetti disciplinati dal presente capo, in funzione di garanzia dell'adattamento del contesto aziendale alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare espresse dai lavoratori.
3. Il predetto accordo fornisce soluzioni specifiche alle esigenze individuali dei soggetti interessati alle misure di conciliazione tra vita professionale e v
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.