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D.P.C.M. 23.12.2010, n. 277

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (G.U. 03.05.2011, n. 101)

Capo II - Progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi in favore di lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge

Art. 6 - Accordo contrattuale

1. Per accordo contrattuale si intende, anche in via alternativa:

a) l'accordo con le organizzazioni di rappresentanza sindacale firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;

b) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali unitarie;

c) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le strutture territoriali di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

d) l'accordo quadro stipulato a livello territoriale tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

e) le intese definite dagli enti bilaterali per il comparto di riferimento ovvero dagli organismi paritetici territoriali costituiti tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali più rappresentative a livello nazionale;

f) nel caso di datori che occupino alle loro dipendenze meno di 15 prestatori di lavoro, l'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato.

2. L'accordo contrattuale è presupposto indispensabile per l'ammissibilità dei progetti disciplinati dal presente capo, in funzione di garanzia dell'adattamento del contesto aziendale alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare espresse dai lavoratori.

3. Il predetto accordo fornisce soluzioni specifiche alle esigenze individuali dei soggetti interessati alle misure di conciliazione tra vita professionale e v

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