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D.P.C.M. 23.12.2010, n. 277

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (G.U. 03.05.2011, n. 101)

Capo III - Progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti autonomi ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge

Art. 9 - Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile

1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, l'importo massimo finanziabile è di euro 35.000,00; il compenso da corrispondere al sostituto o al collaboratore non può superare il reddito imponibile relativo all'attività svolta dall'interessato nell'anno precedente ovvero, ove più favorevole, la media dei redditi imponibili dichiarati nei due anni antecedenti la domanda di agevolazione; tanto nel caso di sostituzione, quanto nel caso di collaborazione, il compenso non può, comunque, essere inferiore al minimo retributivo previsto dal CCNL per il lavoratore subordinato che svolge funzioni comparabili, con specifico riferimento, per i professionisti ed eventuali categorie residuali, al CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali.

2. La durata massima, riferita alla coppia genitoriale, è fissata in 12 mesi, anche frazionabili nell'arco di 24 mesi.

3. I progetti devono prevedere azioni che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori o figli disabili, di attivare una sostituzione o una collaborazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, lettere f) e g).

4. I familiari partecipanti, i soci partecipanti all'impresa e gli eventuali associati in partecipazione non possono, in nessun caso, rivestire il ruolo di sostituti o di collaboratori.

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