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D.M. MIUR 05.08.2010, n. 74

Anagrafe nazionale studenti.

Art. 2 - Comunicazioni all'Anagrafe nazionale degli studenti

1. Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione comunicano all'Anagrafe i seguenti dati personali, a partire dal primo anno della scuola primaria, relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni:

a. dati anagrafici;

b. codice fiscale, ove disponibile, di ogni studente, di cui l'Anagrafe si avvale in attesa di individuare uno specifico strumento per la rilevazione dei dati di cui al presente comma;

c. dati relativi al percorso scolastico individuati nell'allegato tecnico, nei termini e nelle modalità ivi indicati, che costituisce parte integrante del presente decreto;

d. gli esiti dei percorsi scolastici degli studenti dei diversi settori scolastici, con particolare riferimento agli esami finali di ciclo e agli esami di qualifica.

2. I soggetti, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a fornire all'Anagrafe i dati di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) degli studenti che si avvalgono dell'istruzione parentale, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche in caso di frequenza di scuole non paritarie, ovvero di strutture scolastiche organizzate.

3. Per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 196/2003, l'Anagrafe può contenere dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto presso il quale lo studente assolve l'obbligo scolastico (scuole paritarie, strutture ospedaliere, case circondariali, ecc.). I tipi di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 196/2003 e success

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