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D.M. MIUR 05.08.2010, n. 74

Anagrafe nazionale studenti.

Art. 3 - Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

1. L'Anagrafe è utilizzata in forma anonima dal Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca e dalle istituzioni scolastiche, al fine di monitorare l'evasione dell'obbligo di istruzione, gli abbandoni scolastici, la irregolarità di frequenza e ogni altro fenomeno riconducibile alla cosiddetta dispersione scolastica, al fine di predisporre opportune azioni di prevenzione.

2. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modifiche e integrazioni accedono ai dati personali contenuti nell'Anagrafe alle condizioni di cui all'allegato tecnico, previsto dall'articolo 1 del presente decreto, per accertare il percorso di istruzione e formazione degli studenti, rilevando la regolarità, la frequenza, la mobilità degli studenti sul territorio nazionale e internazionale e il successo scolastico conseguito.

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