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D.M. MIUR 05.08.2010, n. 74

Anagrafe nazionale studenti.

Art. 1 - Anagrafe nazionale degli studenti

1. L'anagrafe nazionale degli studenti, di seguito denominata "Anagrafe", prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, è parte integrante del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

2. L'Anagrafe è strumento di supporto alla realizzazione del successo scolastico e formativo degli studenti e di sostegno alla qualificazione del sistema di istruzione e formazione.

3. L'Anagrafe, unitamente alle anagrafi regionali degli studenti e alle anagrafi comunali della popolazione, è parte integrante del Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 76/2005 ed è creata al fine di favorire, insieme alle altre, la realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e alla vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi scolastici, formativi, e di apprendistato dei singoli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 76/2005.

4. L'Anagrafe, costituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente si avvale delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero. 1

5. L'Anagrafe, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati, acquisisce dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione, dati relativi alla valutazione degli studenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, dati sensibili e giudiziari degli studenti e

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