D.P.R. 30.07.2009, n. 189
1. Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, si applicano le procedure previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando i requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego.
2. Per i fini di cui al comma 1, gli interessati inviano la domanda al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dei seguenti documenti:
a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;
b) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento;
d) bando del concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti per l'accesso.
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