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D.P.R. 30.07.2009, n. 189

Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148. (G.U. 28.12.2009, n. 300)

Art. 3 - Riconoscimento dei titoli di studio da parte del Ministero

1. Sono di competenza del Ministero le valutazioni concernenti il riconoscimento:

a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione interessata;

b) dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali;

c) dei titoli di studio, ai fini dell'iscrizione ai Centri per l'impiego, ferma restando la procedura di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;

d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell'accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente.

2. Le amministrazioni interessate per il riconoscimento di titoli di studio per le finalità di cui al comma 1 inviano al Ministero l'istanza degli interessati corredata dei seguenti documenti:

a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero:

1) titolo di studio, tradotto e legalizzato;

2) certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;

3) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato

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