D.P.R. 30.07.2009, n. 189
1. Ai sensi del presente decreto si intendono:
a) per «Ministero»: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per «istituti di istruzione superiore»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi aderenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo, nonché della Confederazione svizzera, statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio;
c) per «istituti di istruzione superiore stranieri»: gli istituti di istruzione superiore dei Paesi diversi da quelli di cui alla lettera b), statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale.
2. Il presente decreto si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997», di seguito denominati: «titoli di studio».
3. Le procedure disciplinate dal presente decreto sono finalizzate al riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle accademiche di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, e da quelle, relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, nonché dagli articoli 49 e 50 del decreto Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.
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