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D.P.C.M. 12.06.2009, n. 8

Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS, dell'AISE e dell'AISI ed individuazione dei lavori delle forniture e dei servizi che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata. (G.U. 06.07.2009, n. 154)

Art. 17 - Fondi di dotazione

1. Il Direttore può attribuire fondi di dotazione ai responsabili delle strutture decentrate.

2. I responsabili delle strutture decentrate, utilizzando i predetti fondi, provvedono alle rispettive spese di funzionamento.

3. Rientrano fra le spese di funzionamento quelle occorrenti per l'acquisto di beni durevoli e di facile consumo, nonché le spese per l'ordinaria manutenzione della sede e per la riparazione degli automezzi, di materiali di telecomunicazione e di supporto tecnico-operativo, il cui importo non superi i limiti di spesa stabiliti dal Direttore con apposito provvedimento e sempre nel rispetto delle assegnazioni annuali. Le spese che superino i suddetti limiti sono autorizzate dall'organo competente per limite di spesa. Qualora tali spese attengano a materiali o lavori risalenti alla competenza delle strutture tecniche, prima di concedere l'autorizzazione l'organo competente in relazione all'ordinamento di ciascun organismo può acquisire il parere delle medesime articolazioni tecniche.

4. Alle spese effettuate con i fondi di dotazione si provvede senza alcuna formalità.

5. Ogni struttura munita di fondo di dotazione rende mensilmente il conto amministrativo e trasmette la documentazione giustificativa al funzionario delegato per il tramite della struttura amministrativa.

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