D.P.C.M. 12.06.2009, n. 8
1. Il presente regolamento non sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'art. 43 della legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 delle legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il d.P.C.M. 30 luglio 2003, recante «Acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli organismi di informazione e sicurezza».
3. Le acquisizioni di beni e servizi e l'esecuzione di lavori i cui procedimenti di spesa siano stati formalmente già avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinate dal citato d.P.C.M. 30 luglio 2003.
4. Con separato provvedimento sono definite le disposizioni organizzative e procedurali per l'attuazione delle norme contenute nel presente decreto.
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