D.P.C.M. 12.06.2009, n. 8
1. L'attestazione dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali è dichiarata da una commissione di collaudo appositamente nominata per spese di importo superiore a euro 50.000,00, I.V.A. esclusa.
2. La commissione di collaudo si compone di un presidente e di due membri, individuati rispettivamente tra i dirigenti ed il personale in possesso di preparazione tecnica adeguata. Uno dei membri svolge anche le funzioni di segretario. In caso di prestazioni effettuate presso territori all'estero, il collaudo può essere effettuato anche da singoli collaudatori appositamente nominati.
3. Nei casi di prestazioni particolarmente complesse, laddove vi sia carenza di personale in possesso di specifiche professionalità, la commissione di collaudo può essere integrata da esperti esterni, in possesso di abilitazione di sicurezza.
4. Per le prestazioni effettuate direttamente presso le strutture decentrate, i membri della commissione vengono prescelti tra il personale delle medesime, con l'eventuale integrazione di personale tecnico degli organismi.
5. Per i lavori di importo fino a euro 500.000,00, I.V.A. esclusa, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il limite di euro 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, è in facoltà degli organismi di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
6. Per il collaudo di sistemi informatici, apparati e software, si applicano, in quanto compatibili, le norme dei capitolati predisposti in base alla vigente normativa.
7. Per i materiali di consumo pronti in commercio il verbale di collaudo è sostituito da apposita dichiarazione di
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