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D.P.C.M. 12.06.2009, n. 8

Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS, dell'AISE e dell'AISI ed individuazione dei lavori delle forniture e dei servizi che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata. (G.U. 06.07.2009, n. 154)

Art. 15 - Esecuzione contrattuale

1. L'esecuzione delle prestazioni negoziali, ad esclusione degli aspetti relativi alla sicurezza demandati alle competenti strutture, è affidata alle strutture tecniche competenti per materia, che sono responsabili dell'eventuale sorveglianza e del rispetto dei termini contrattuali, indicati nell'ordine di commessa inviato all'impresa fornitrice od esecutrice.

2. La decorrenza del termine per i lavori, per la fornitura di beni e di servizi, qualora preventivamente non determinabile, è stabilita dalla struttura tecnica cui è affidata l'esecuzione del contratto, che ne informa tempestivamente la struttura amministrativa.

3. Le strutture tecniche competenti trasmettono a quella amministrativa, al termine dell'esecuzione, l'attestazione di regolarità.

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