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Nota MIUR 15.12.2009, prot. n. 127217

Riconoscimento, ai fini economici e di carriera, del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno.

Alcune Ragionerie territoriali hanno segnalato che viene talvolta riconosciuto, da parte delle Istituzioni scolastiche, il servizio pre-ruolo prestato dai docenti su posti di sostegno, senza titolo di specializzazione, anche prima dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Al riguardo, si trasmette, per opportuna informativa, l'allegata nota del M.I.U.R. - Direzione Generale per il Personale Scolastico - n. AOODGPER n. 14866 del 2.10.2009 . Con detta missiva, trasmessa allo scrivente a mezzo telefax, il citato Dicastero fornisce chiarimenti in risposta al quesito posto da una Ragioneria territoriale dello Stato circa la riconoscibilità, o meno, in sede di ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo, prestato anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, dai docenti privi del titolo di studio richiesto dall'art. 7, comma 2, della legge stessa ai fini dell'ammissione agli esami del concorso a cattedra.

Al riguardo, il M.I.U.R., con la suindicata nota, ribadisce quanto già espresso nella precedente lettera n. 1909 del 5 agosto 2004 , con la quale - nel richiamare il parere reso dal Consiglio di Stato, Commissione Speciale Pubblico Impiego, nell'adunanza n. 14 del 20.4.2004 - viene precisato che l'art. 7, comma 2, della citata legge n. 124/99 - ha natura innovativa e non interpretativa e che, pertanto, non può che operare a decorrere dalla sua entrata in vigore, escludendo qualunque effetto retroattivo.

Ciò premesso, si ritiene di poter condividere l'orientamento sopra riportato, ai sensi del quale il servizio pre-ruolo prestato anteriormente alla citata decorrenza dagli insegnanti su posti di sostegno, privi del menzionato titolo di studio, non può essere riconosciuto al momento della ri

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