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Nota MIUR 02.10.2009, prot. n. 14866

Riconoscimento, fini di del servizio pre ruolo prestato su posti di sostegno.

Con nota del 21 settembre 2009, prot. n. 4702, qui pervenuta con messaggio di posta elettronica, la Ragioneria dello Stato di Sondrio ha chiesto a questa Direzione Generale chiarimenti in merito alle modalità di riconoscimento del servizio pre ruolo prestato su posti di sostegno, senza il possesso del richiesto titolo di specializzazione, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124/99.

A tal proposito la suddetta Ragioneria Territoriale fa espresso riferimento a quanto comunicato in merito da questa Direzione Generale ai competenti Uffici Scolastici e Territoriali con nota del 5 agosto 2004, prot. n. 1909, con cui, nel diramare contenuto del parere n. 14 del 20.4.2004 del Consiglio di Stato, si richiamava l'attenzione sulla natura innovativa della normativa di cui all'art. 7, comma 2, della legge 3.5.1999, n. 124, con cui è stato ammesso il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno con il possesso del solo titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami dì concorso a cattedra, e, pertanto non può essere considerato riconoscibile il servizio non di ruolo prestato dai docenti privo del predetto titolo di specializzazione anche negli anni scolastici antecedenti la data del 1° giugno 1999, data di entrata in vigore della predetta legge.

Tanto si rappresenta al fine di consentire a codesto Ministero di informare le competenti Ragionerie Territoriali per una corretta ed uniforme applicazione della normativa innanzi citata.

 

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