Accordo 20.10.2008
6.1 L'accesso alla procedura per l'attribuzione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo avviene a domanda dell'interessato, da presentare presso la scuola della provincia di titolarità in cui il richiedente presta servizio.
6.2. Il personale in servizio in provincia diversa da quella di titolarità, deve presentare la domanda alla scuola di titolarità per il tramite della scuola in cui presta servizio.
6.3. Il personale che ha perduto la titolarità deve presentare la domanda presso l'Ufficio scolastico provinciale di ultima titolarità.
6.4. Le domande di partecipazione alla procedura per l'individuazione dei beneficiari devono essere presentate entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Accordo nei siti Internet e Intranet del MIUR. La pubblicazione, preceduta da una tempestiva comunicazione agli Uffici scolastici regionali, avviene in tutti i citati uffici sotto la stessa data definita dal MIUR.
6.5. I titoli valutabili e i relativi punteggi, ai fini dell'inserimento nella graduatoria prevista dall'articolo 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008, sono indicati nella tabella di cui all'allegato 2, che è parte integrante del presente Accordo. Sono valutabili i titoli posseduti fino alla data del 31 agosto 2008.
6.6. La valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria è effettuata sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato nell'apposita scheda/domanda, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni. Il dirigente dell'istituzione scolastica competente verifica che i titoli dichiarati dall'interessato siano qu
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