Accordo 20.10.2008
5.1. La graduatoria provinciale per l'attribuzione del beneficio economico è formulata per ciascun profilo professionale in ogni provincia nella quale sono istituiti i relativi posti in organico.
5.2. La graduatoria di cui al comma 1 è formulata in due distinte fasce. Nella prima fascia sono inseriti, d'ufficio, gli aspiranti già collocati nella graduatoria provinciale di cui all'articolo 6 dell'Accordo nazionale sottoscritto il 10 maggio 2006, ai quali non sia stata attribuita la posizione economica di cui all'articolo 7 del ccnl/2005, con eccezione di coloro i quali, pur risultando in posizione utile di graduatoria, abbiano rinunciato al beneficio economico.
5.3. Nella seconda fascia della graduatoria di cui al comma 1 è incluso tutto il restante personale, ivi compreso quello che abbia rinunciato all'attribuzione della posizione economica di cui all'articolo 7 del ccnl/2005. Al fine dell'inserimento nella graduatoria, tutto il personale di cui al presente comma, deve presentare apposita istanza, secondo termini e modalità di cui al presente Accordo.
5.4. Nella graduatoria di cui al comma 2 gli aspiranti sono collocati secondo l'ordine decrescente ottenuto sommando il punteggio della valutazione dei titoli dichiarati nella domanda. In caso di parità di punteggio, precede il candidato più anziano di età. Il conferimento della posizione economica a favore del personale collocato nella seconda fascia avviene previo esaurimento dell'elenco degli aspiranti collocati nella prima fascia della medesima graduatoria.
5.5. Il personale collocato nella graduatoria definitiva di cui al successivo comma 6 non è tenuto a partecipare al corso di formazione previsto dall'articolo 7 qua
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