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Accordo 20.10.2008

Acoordo nazionale tra il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università e le Organizzazioni sindacali concernente l'attuazione dell'articolo 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62 ccnl/2007) sottoscritta il 25 luglio 2008.

Art. 4 - Ricadute sulla organizzazione del lavoro

4.1. Le competenze da attribuire al personale beneficiario della posizione economica di cui al presente Accordo sono determinate con la contrattazione di scuola, nell'ambito della definizione generale dell'organizzazione del lavoro relativa a tutto il personale, da effettuare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera i), del CCNL 29 novembre 2007. Alla medesima contrattazione è, altresì, demandata la definizione dell'organizzazione del lavoro per lo svolgimento dei compiti e delle mansioni necessarie, compresa la sostituzione del DSGA, mediante l'utilizzo indistinto sia del personale beneficiario della posizione economica sia di quello destinatario degli incarichi specifici di cui all'articolo 47 del CCNL citato.

4.2. Il personale titolare della posizione economica è tenuto comunque a svolgere le mansioni, definite con le modalità di cui al comma 1. Al personale beneficiario della posizione economica non possono essere attribuiti incarichi specifici che comportino ulteriore incremento della retribuzione.

4.3. Gli effetti giuridici ed economici delle posizioni economiche attribuite in prima applicazione del presente Accordo, per l'anno scolastico 2008/2009, decorrono dal 1° settembre 2008. La corresponsione del beneficio economico avviene previo superamento del corso di formazione di cui al successivo articolo 7.

4.4. Qualora in talune istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, sia previsto l'affidamento di incarichi specifici o di compiti di pari complessità -rispetto alle ulteriori mansioni disciplinate dal presente Accordo -ma comportanti, sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione di scuola, un compenso superiore a quello riconosciuto ai titolari delle posizioni economiche, resta deman

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