Accordo 20.10.2008
7.1. Secondo quanto previsto dall'articolo 50 CCNL 29 novembre 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008, la prima posizione economica è attribuita dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in graduatoria.
7.2. La formazione prevista dal presente Accordo e da quello sottoscritto il 10 maggio 2006 è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all'attribuzione del beneficio economico.
7.3. Il corso di formazione di cui al comma 1 è organizzato secondo il modello generale concordato nell'Intesa stipulata il 20 luglio 2004, con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica
7.4. I contenuti e le modalità di svolgimento del corso di formazione, comprensivo delle attività in presenza, sono finalizzati all'attuazione, da parte del personale interessato, delle ulteriori mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per l'Area B, dei compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa.
7.5. I corsi sono organizzati secondo il modello generale concordato nell'Intesa stipulata il 20 luglio 2004 e le modifiche e le integrazioni definite nell'Allegato Tecnico che fa parte integrante del presente Accordo; la formazione, ai sensi della citata Intesa, si basa sul modello dell'e-learning integrato e si attua nella prospettiva dell'educazione permanente degli adulti, dove le esperienze di vita e di lavoro hanno un ruolo centrale nei processi d'apprendi
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