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D.M. MIUR 26.06.2008, n. 59

Norme su graduatorie terza fascia ATA.

Art. 2 - Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia

2.1 - Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda utilizzando l'apposito modello (All. D), secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5.

2.2 - Non possono produrre domanda di inserimento e, qualora l'abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa o diversa provincia.

2.3 - L'aspirante incluso o che, avendone titolo, abbia prodotto domanda di aggiornamento o di inserimento nella graduatoria provinciale permanente di cui all'art. 554 del d.lvo 297/94 e/o che sia incluso nell'elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per uno dei profili professionali di cui al precedente comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia può presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, domanda di inserimento, per il medesimo profilo professionale oggetto della richiesta di depennamento, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia di altra provincia (art. 4, comma 2 lett. a).

Qualora l'aspirante

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