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D.M. MIUR 26.06.2008, n. 59

Norme su graduatorie terza fascia ATA.

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione

3.1 - Gli aspiranti, oltre che dei requisiti specifici di cui al precedente art. 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali di accesso al pubblico impiego:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) - idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) - per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma 4 - D.P.R. 693/1996).

3.2 - Ai sensi dell'art. 3 del dPCM 7.2.1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) - avere adeguata conoscenza della lingua italiana, accertata al momento dell'equipollenza del titolo di studio.

3.3 - Non possono partecipare alla procedura in es

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