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D.M. MIUR 26.06.2008, n. 59

Norme su graduatorie terza fascia ATA.

Art. 1 - Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia -Triennio di validità

1.1 - A decorrere dall'a.s. 2008/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico sono costituite rispettivamente specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento. 1

1.2 - Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio 2005/06, 2006/07, 2007/08 e conservano validità per i periodi stabiliti dall'art. 5, comma 6 del Regolamento. Pertanto le citate graduatorie, formulate ai sensi del presente decreto, hanno validità per il triennio 2008/09, 2009/10, 2010/11.

1.3 - Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica indicata per prima nel modello di domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte quelle istituzioni scolastiche indicate per prima nel modello di domanda, indipendentemente se nelle stesse citate istituzioni sia o meno istituito l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti.

1.4 - Tutti i candidati sono inseriti, con riferimento al pro

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