D.M. Economia e finanze 31.01.2008
1. Il credito di cui all'art. 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito denominato TUIR), spettante a partire dall'anno 2008, è riconosciuto dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai soggetti che percepiscono i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR che hanno effettuato la comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), secondo periodo, del citato art. 23 e hanno attestato l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di cui ai citati articoli 49 e 50 del TUIR e a quelli derivanti dal possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
2. Il credito è riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga ovvero, nel caso in cui esso risultasse insufficiente a consentire la completa attribuzione della parte di credito spettante agli aventi diritto nel singolo periodo di paga, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi. Resta fermo che in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro i sostituti d'imposta sono tenuti a rideterminare l'importo del credito effettivamente spettante.
3. Il credito di cui all'art. 12, comma 3 del TUIR relativo all'anno 2007 è richiesto dagli aventi diritto al sostituto d'imposta che nell'anno 2008 eroga i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del predetto TUIR. Il sostituto indica, nelle annotazioni
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.