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D.M. Economia e finanze 31.01.2008

Modalità di attribuzione della detrazione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'imposta netta. (G.U. 01.03.2008, n. 52)

Art. 2 - Determinazione del credito in sede di dichiarazione dei redditi

1. Il credito di cui all'art. 12, comma 3, del TUIR spettante a decorrere dall'anno 2007 agli aventi diritto diversi da quelli individuati nell'art. 1 è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. La medesima previsione si applica anche agli aventi diritto di cui all'art. 1 qualora il credito non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

2. Il credito evidenziato nella dichiarazione dei redditi può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero, essere computato in diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

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