D.M. Economia e finanze 31.01.2008
Formula iniziale
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Visto il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito denominato TUIR) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto, in particolare, l'art. 12, del predetto TUIR, concernente le detrazioni per carichi di famiglia, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il comma 1-bis del medesimo art. 12 del TUIR secondo il quale, in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro da ripartire nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, ovvero, in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro da attribuire a quest'ultimo per l'intero importo;
Visto il comma 3 del medesimo art. 12 del TUIR il quale dispone che qualora la detrazione di cui al citato comma 1-bis dell'art. 12 del TUIR sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del medesimo art. 12, nonché agli articoli 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto credito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23 e 29 concernenti gli a
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