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D.P.R. 21.02.2008, n. 64

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (Testo in vigore dal: 24.04.2008). (G.U. 09.04.2008, n. 84)

Capo II - Organizzazione

Art. 13 - Organizzazione e risorse

1. La dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonchè l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali, sono determinate con successivo regolamento emanato, su proposta del Ministro, ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Gli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna, da instaurare sulla base di contratti di prestazione d'opera in numero non superiore a 50, sono conferiti ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, rispettando il principio di rotazione negli incarichi e prendendo in considerazione anche giovani ricercatori qualificati e cittadini italiani che lavorano stabilmente in università e centri di ricerca di altri Paesi.

3. Il Consiglio direttivo, entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o più regolamenti concernenti:

a) i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) le modalità e procedure di copertura dei posti della pianta organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;

c) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai collaboratori e consulenti esterni.

4. I regolamenti sono approvati dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riform

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