D.P.R. 21.02.2008, n. 64
Capo II - Organizzazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, e l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Sono assegnati all'Agenzia, previa ricognizione e valutazione della loro congruità con le funzioni della medesima, le risorse umane, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e salvo il diritto dei dipendenti a permanere nei ruoli ministeriali, nonchè le risorse materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei comitati soppressi. L'Agenzia porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti comitati, conformandosi ai metodi e alle procedure da essi adottate.
2. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i presidenti del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo del Consiglio direttivo durante il primo anno di attività. Ad essi non si applicano l'elettorato passivo alla carica di Presidente, nonchè le disposizioni relative alle incompatibilità di cui all'articolo 9, comma 6.
3. Con successivo provvedimento ministeriale saranno determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale.
Il presente decreto, munito del sigil
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