D.P.R. 21.02.2008, n. 64
Capo II - Organizzazione
1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. È nominato con decreto del Ministro ed è composto da tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di presidente, e da un membro supplente, tutti scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. Uno dei membri effettivi del Collegio è designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il trattamento economico del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.
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