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D.P.R. 21.02.2008, n. 64

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (Testo in vigore dal: 24.04.2008). (G.U. 09.04.2008, n. 84)

Capo II - Organizzazione

Art. 11 - Comitato consultivo

1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi annuali di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.

2. Il Comitato consultivo è formato da:

a) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale;

b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

c) due componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;

d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;

e) un componente designato dall'Accademia dei Lincei;

f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali;

h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European research council;

i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European university association;

l) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'ESIB - the National unions of students in Europe;

m) un componente designato dai dirigenti amministrativi delle università.

3. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 non possono essere dipendenti di università, o enti di ricerca. Nelle designazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 2 deve essere assicurata la presenza di almeno un uomo ed a

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