D.P.R. 21.02.2008, n. 64
Capo II - Organizzazione
1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi annuali di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.
2. Il Comitato consultivo è formato da:
a) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale;
b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;
c) due componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;
d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;
e) un componente designato dall'Accademia dei Lincei;
f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali;
h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European research council;
i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European university association;
l) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'ESIB - the National unions of students in Europe;
m) un componente designato dai dirigenti amministrativi delle università.
3. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 non possono essere dipendenti di università, o enti di ricerca. Nelle designazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 2 deve essere assicurata la presenza di almeno un uomo ed a
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