D.P.R. 21.02.2008, n. 64
Capo I - Principi generali e definizione dell'attività
1. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. È dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed opera anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. È sottoposta al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.
2. L'Agenzia ha il compito di promuovere la qualità del sistema italiano delle università e della ricerca. A questo fine sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità, in tutti i suoi significati tecnici, delle attività istituzionali delle università e degli enti di ricerca, nonchè dell'efficienza, efficacia, ed economicità dei programmi volti al finanziamento e all'incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione di esclusiva competenza del Ministero, svolgendo le attività di cui agli articoli 3 e 4.
3. L'Agenzia opera in base ai principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, ed è indipendente nella scelta dei criteri, dei metodi e degli strumenti di valutazione, nonchè nella formulazione dei rapporti di valutazione.
4. L'Agenzia tiene conto dei criteri e dei metodi di valutazione riconosciuti a livello internazionale, con particolare riferimento agli obiettivi indicati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, alle scelte definite nell'ambito del processo di Bologna finalizzato alla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, in particolare quelle contenute nel comunicato della Conferenza interministeriale tenutasi a Bergen il 19 e 20 maggio 2005.
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