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D.P.R. 21.02.2008, n. 64

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (Testo in vigore dal: 24.04.2008). (G.U. 09.04.2008, n. 84)

Capo I - Principi generali e definizione dell'attività

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:

a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca;

b) per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui al comma 1;

c) per università, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;

d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.

3. Le attività dell'Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

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