D.P.R. 21.02.2008, n. 64
Capo I - Principi generali e definizione dell'attività
1. L'Agenzia svolge attività di valutazione, ivi compresa la stesura del Rapporto biennale sullo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca, nonchè, correlate a queste, attività di raccolta e analisi di dati, di consulenza, di formazione e promozione culturale.
2. L'Agenzia propone al Ministro criteri per la ripartizione, per ciascun anno, di una quota non consolidabile in dipendenza della qualità dei risultati delle attività svolte, rispettivamente:
a) del fondo annuale per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) del fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. L'Agenzia determina, anche in relazione ai parametri medi europei, il costo standard degli studenti universitari di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comprensivo anche dei costi per la ricerca universitaria.
4. L'Agenzia segnala al Ministro le situazioni che motivano, per l'elevata qualità raggiunta o per un rapido accrescimento di qualità nella didattica e nella ricerca, l'assegnazione di quote aggiuntive premiali annuali del fondo di finanziamento ordinario delle università o degli enti di ricerca, ovvero le situazioni di maggiore scostamento dagli standard qualitativi prefissati che richiedono l'attuazione di appositi programmi di rientro, nonchè eventuali gravi inadempienze o situazioni di impossibilità ad adempiere alle finalità istituzionali.
5. L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istitu
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