Legge Regione Valle d'Aosta 18.04.2008, n. 14
Capo V - Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7
1. L'articolo 34 della l.r. 7/2003 è sostituito dal seguente: "Art. 34 (Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili) 1. La Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999, il Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili.
2. Il Fondo è alimentato dai versamenti previsti dagli articoli 5 e 15 della l. 68/1999 e da eventuali finanziamenti regionali.
3. Il Fondo è destinato al finanziamento delle attività previste dall'articolo 14, comma 4, della l. 68/1999. In particolare, può concorrere al finanziamento delle agevolazioni, previste da norme nazionali e da iniziative e programmi regionali, per l'inserimento al lavoro delle persone disabili ed al finanziamento dei relativi servizi.
4. Il Fondo è amministrato da un Comitato composto da:
a) il Presidente del Consiglio per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 6;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di disabilità;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f);
e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e);
f) il rappresentante delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 6, comma 3, lettera g);
g) un
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