Legge Regione Valle d'Aosta 18.04.2008, n. 14
Capo IV - Prestazioni
1. Al fine di supportare adeguatamente la programmazione regionale e territoriale in materia di disabilità e di consentire una verifica dell'evolversi del fenomeno in Valle d'Aosta, l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali valorizza tutte le informazioni e i dati disponibili presso l'Amministrazione regionale e ne acquisisce altri, eventualmente necessari, presso enti pubblici e privati, secondo le indicazioni del Gruppo interistituzionale di cui all'articolo 4.
2. Le informazioni acquisite sulla disabilità, gli studi e le analisi che da essi derivano sono ottenute tramite il raccordo operativo con le istituzioni, gli enti e le associazioni che forniscono servizi in tale ambito, anche con l'intento di verificare la consistenza e la tipologia dei servizi esistenti a livello regionale e locale, valutandone l'incidenza quantitativa e la rispondenza al bisogno.
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