Legge Regione Valle d'Aosta 18.04.2008, n. 14
Capo VI - Disposizioni finanziarie e finali
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione:
a) il funzionamento del coordinamento in ambito regionale per la tutela delle persone con disabilità di cui all'articolo 4;
b) le modalità e i tempi di realizzazione dello sportello informativo integrato di cui all'articolo 12;
c) i criteri e le modalità per garantire alle persone con disabilità l'accessibilità, la fruibilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico o della propria abitazione mediante l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive, nonché la rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;
d) le modalità di integrazione istituzionale per assicurare, nell'ottica della presa in carico: 1) la composizione e le modalità di funzionamento delle UVMD; 2) il sostegno alle forme di continuità assistenziale, nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta e anziana; 3) il sostegno psicologico alla persona con disabilità e alla sua famiglia; 4) le modalità di collaborazione con i servizi riabilitativi, di neurologia e con il dipartimento di salute mentale dell'Azienda USL.
2. La Giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, sentito il Gruppo interistituzionale sulla disabilità di cui all'articolo 4, ogni ulteriore criterio e modalità necessari alla piena attuazione della presente legge.
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