Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche. 180
Comma modificato dall'art. 53, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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