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Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. 30.04.2008, n. 101 - S.O. n. 108)

Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 178

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. 179

178

Comma modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

179

Comma modificato dall'art. 52, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

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