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Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. 30.04.2008, n. 101 - S.O. n. 108)

Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. 181

2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui all'allegato IX. 182

181

Comma modificato dall'art. 54, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

182

Comma modificato dall'art. 54, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

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