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D.M. Università e ricerca 31.10.2007, n. 544

Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 6 - Le regole dimensionali relative agli studenti

1. Al fine di migliorare l'efficienza dei processi formativi, i Nuclei di valutazione esprimono un giudizio di congruità e di rilevanza per i corsi di studio con un numero di immatricolati, ovvero con una media di iscritti ai primi due anni inferiore (come indicato nella tabella 7 dell'Allegato B):

- al 20% della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il corso di studio, per le lauree e per le lauree magistrali a ciclo unico;

- al 10 % della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il corso di studio, per le lauree magistrali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Università indicano le specificità e le motivazioni strategiche che giustificano, comunque, l'attivazione di corsi di studio con un basso numero di immatricolati, ovvero gli interventi previsti per assicurare un incremento delle immatricolazioni (riprogettazione dei corsi, orientamento, comunicazione, ecc.).

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