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D.M. Università e ricerca 31.10.2007, n. 544

Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 7 - Requisiti di strutture

1. In attesa della definizione, sentito il CNVSU, dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo svolgimento delle attività formative, i Nuclei di valutazione - tenuto conto di quanto indicato dal CNVSU nei doc. 17/01, 12/02 e 19/05 del CNVSU e delle informazioni già disponibili nella Banca dati "Rilevazione Nuclei" - predispongono apposita Relazione, valutando per ogni facoltà (o struttura didattica competente) la compatibilità dell'offerta formativa dell'Ateneo (anche in relazione al numero degli studenti iscritti e all'entità degli insegnamenti e delle altre attività formative cui gli stessi partecipano) con le quantità e le caratteristiche delle strutture messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi.

2. Fino alla definizione dei requisiti di cui al comma 1, la programmazione degli accessi dei corsi di laurea e di laurea magistrale, individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n. 264, è subordinata all'accertamento, con decreto del Ministro, sentito il CNVSU, in ordine al rispetto delle condizioni stabilite da tale normativa, sulla base di apposita richiesta formulata dall'Università, corredata dalla relazione del Nucleo di valutazione.

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