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D.M. Università e ricerca 31.10.2007, n. 544

Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 5 - Piani di raggiungimento dei requisiti necessari

1. Le Università istituite a far tempo dal piano di sviluppo relativo al triennio 1994/1996, le Università con numero complessivo di studenti iscritti inferiore a 15.000 [vedi "Annotazione 1"], le Università non statali, nonchè i mega-Atenei limitatamente alle facoltà istituite in attuazione degli interventi di decongestionamento (ai sensi dell'art. 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), se in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni per tutti i corsi già attivati, possono attivare, in carenza del possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 4, esclusivamente i corsi risultanti da trasformazione di corsi già attivati, a condizione di disporre della docenza per almeno il primo anno e previa adozione per tali corsi di un piano di raggiungimento della durata massima, a decorrere dall'a.a. di prima attivazione del corso trasformato, di 5 anni.

2. Le Università, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 per tutti i corsi già attivati, e che intendano aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati, possono proporre l'attivazione degli stessi anche in carenza del possesso dei predetti requisiti, a condizione di disporre della docenza per almeno il primo anno e previa adozione per tali corsi di un piano di raggiungimento d'Ateneo da completare entro la durata normale del corso.

3. L'attuazione dei piani di raggiungimento di cui ai commi 1 e 2 viene monitorata dal CNVSU, il quale fornisce ai Nuclei di valutazione le indicazioni per la predisposizione della loro relazione ai fini dell'inserimento annuale di tali corsi nella Off.F.. Le Università che hanno adottato tali piani non possono aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati fino al raggiungimento dei

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