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D.M. Università e ricerca 31.10.2007, n. 544

Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 4 - Requisiti necessari di docenza

1. Fatto salvo quanto indicato agli artt. 5 e 12, i requisiti relativi alle entità e alle caratteristiche delle dotazioni di docenza di ruolo necessari per la durata normale dei corsi di laurea e di laurea magistrale nelle classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007 delle Università statali e non statali (già requisiti minimi), sono riportati nell'allegato B al presente decreto, il quale costituisce parte integrante dello stesso. Le dotazioni di docenza riportate nel predetto allegato si riferiscono al personale dell'Ateneo effettivamente disponibile, calcolato ipotizzando una situazione teorica di impegno dello stesso esclusivamente nelle attività didattiche di un singolo corso di studio.

2. Per lo svolgimento delle operazioni relative alla verifica del possesso complessivo per ogni facoltà (o competente struttura didattica) dei requisiti di cui al presente articolo, è predisposta nella Banca dati dell'offerta formativa un'apposita sezione, denominata Pre-Off.F, visibile anche dai Nuclei di valutazione, con una procedura informatizzata di autovalutazione della sostenibilità dei corsi di studio in relazione alle risorse disponibili. I Nuclei di valutazione predispongono pertanto la relazione sul possesso dei requisiti di cui al presente articolo, limitatamente ai corsi di studio di cui sia accertata la sostenibilità nella Pre-Off.F, valutando, in particolare:

a. se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici sia coerente con l'effettivo impegno dei docenti nei corsi che l'Università intende attivare, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, dei D.D.M.M. 16 marzo 2007;

b. se è assicurata la ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso degli insegnamenti da attivare in ciascun corso di studio.

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