D.P.R. 14.05.2007, n. 115
1. Ai fini della scelta di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono da considerarsi maggiormente rappresentativi sul piano nazionale le associazioni e i movimenti di donne che presentano almeno tre dei requisiti nel campo delle politiche di genere, di seguito elencati in ordine di importanza:
a) competenza in materia di attività per la promozione delle politiche femminili; la competenza non deve essere determinata avuto riguardo esclusivamente alla previsione statutaria, laddove esistente, ma tenendo in considerazione, in concreto, l'azione svolta in un arco temporale di riferimento triennale;
b) intercategorialità dell'azione;
c) intersettorialità dell'azione;
d) presenza sul territorio ramificata con riferimento a tutte le realtà locali;
e) numero degli iscritti;
f) rapporti di collaborazione con altre associazioni aventi medesimi obiettivi statutari;
g) ruolo assunto nell'ambito di organismi, commissioni e comitati promossi dalle istituzioni per problemi riguardanti la condizione femminile e per problemi con essi connessi;
h) ruolo assunto nell'ambito di organismi internazionali deputati alla lotta contro la discriminazione di genere o comunque alla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna;
i) progetti di attività in essere nella materia delle pari opportunità di genere;
l) consolidata presenza nel settore negli anni;
m) finanziamenti ricevuti da parte dell'Unione europea, ovvero da parte di istituzioni nazionali per la realizzazione di azioni e progetti nell'ultimo triennio.
2. La scelta è operata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i diritti e le pari opportunità tra le associazioni e i movimen
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