D.P.R. 14.05.2007, n. 115
1. La Commissione fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di genere, sui provvedimenti di competenza dello Stato.
2. Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione, in particolare:
a) propone il programma annuale di lavoro, indicando le conseguenti esigenze finanziarie;
b) controlla sistematicamente gli sviluppi delle politiche delle pari opportunità tra uomini e donne in ambito sopranazionale e comunitario;
c) segnala al Ministro le iniziative necessarie per conformare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni alla parità dei sessi e, in generale, per realizzare l'effettiva parità nell'amministrazione;
d) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità, rilevando altresì l'eventuale mancato rispetto degli impegni comunitari;
e) può effettuare audizioni, pubblicare i propri lavori nonché le ricerche svolte e predisporre la realizzazione di campagne informative.
3. La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro per materie omogenee composti da non meno di tre membri.
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