D.P.R. 14.05.2007, n. 115
1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, già istituita ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di seguito denominata: "Commissione", opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità e ha durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Commissione è composta da ventisei membri:
a) il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di seguito denominato "Ministro", che la presiede;
b) undici componenti scelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
c) tre donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attività scientifiche, letterarie, sociali e imprenditoriali
d) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) quattro personalità espressive degli organismi sindacali con peculiare esperienza in materia di politiche di genere;
f) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
f-bis) la consigliera o il consigliere nazionale di parità. 1
3. Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 4, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso. 2
4. Il Segretario, nomin
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