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D.M. Pubblica Istruzione 24.05.2007

Compensi commissioni esami di Stato.

Art. 2 -

1. Il compenso spetta in modo continuativo a decorrere dall'effettivo inizio dello svolgimento dell'incarico. In caso di interruzione dell'incarico, il compenso complessivo spettante viene corrisposto al componente uscente in proporzione ai giorni effettivamente prestati dallo stesso. Al subentrante spetta, sempre in ragione dei giorni lavorativi prestati, il compenso complessivo di cui alla Tabella 1 - Quadro A e B.

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