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D.M. Pubblica Istruzione 24.05.2007

Compensi commissioni esami di Stato.

Art. 1 -

1. Per l'anno scolastico 2006/2007, e fino alla determinazione dei compensi in sede di contrattazione nazionale collettiva, al presidente e ai commissari d'esame delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore spetta il compenso onnicomprensivo e sostitutivo di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese di cui alla Tabella 1 che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

2. I compensi sono determinati da una quota, indicata nella Tabella 1 - Quadro A, differenziata con riferimento allo svolgimento della funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno e da una quota, indicata nella Tabella 1 - Quadro B, attribuita con riferimento ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. Per individuazione dei tempi di percorrenza, si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede d'esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci non siano identici tra l'andata e il ritorno, si conteggiano, fra i due orari, ai fini della determinazione dell'entità del compenso, i tempi più favorevoli all'interessato. Non vanno presi in considerazione i tempi impiegati per i trasbordi, per coincidenze e per eventuali ritardi, né quelli riferiti all'utilizzazione di mezzi di linea urbani.

3. Al presidente o commissario esterno che operi su una sola classe compete il compenso di cui alla Tabella 1 - Quadro A, ridotto della metà.

4. Nei casi in cui il presidente o il commissario operi su commissione con classi situate in comuni diversi, il compenso di cui alla tabella 1 - Quadro B v

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