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D.M. Pubblica Istruzione 24.05.2007

Compensi commissioni esami di Stato.

Art. 3 -

1. Al commissario interno che svolga la funzione su più classi/commissione compete, per ogni ulteriore classe, il compenso forfetario, per la quota riferita alla funzione di cui alla tabella 1 - Quadro A, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi.

2. Al commissario delegato a sostituire il presidente ai sensi dell'art. 13, comma 1, della ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007, compete una maggiorazione del 10% del compenso relativo alla funzione di commissario previsto dalla tabella 1 - Quadro A.

3. Ai commissari nominati nelle commissioni che comprendono classi articolate (esempio: classi bilingue o trilingue o classi articolate su più indirizzi di studi), che operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, spetta un compenso forfettario non inferiore a 1/3 e non superiore a 2/3 di quello previsto dalla tabella 1 - Quadro A, in relazione alla tipologia di commissario di cui si tratta. Ai fini del calcolo del predetto compenso, l'importo totale previsto per la corrispondente tipologia di commissario viene suddiviso in proporzione al numero dei candidati totali da esaminare ed è corrisposto ai singoli commissari in relazione al numero di candidati esaminati dagli stessi, nel rispetto dei limiti di cui sopra.

Analogo trattamento spetta, nei corsi ad indirizzo linguistico, nell'ipotesi di nomina, in aggiunta agli altri due commissari interni, per la materia "lingua straniera", di tre ovvero di due docenti di lingue straniere.

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