D.P.C.M. 20.12.2007
1. Le presenti disposizioni riguardano tutti gli oggetti che il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, gli altri membri del Governo e i loro congiunti ricevono, in ragione dell'ufficio che ricoprono pro-tempore, in occasione di visite ufficiali o di incontri, da parte di autorità o di delegazioni italiane o straniere e che, secondo gli usi di cerimoniale, abbiano carattere protocollare d'uso e di cortesia.
2. Ai fini della presente disciplina, gli oggetti sopra indicati vengono di seguito denominati «doni di rappresentanza».
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