D.P.C.M. 20.12.2007
Formula iniziale
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 95, comma primo, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'art. 5;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 2;
Viste le convenzioni e la prassi esistenti in ambito nazionale e internazionale in materia di scambio di doni di cortesia in occasione o a margine di visite ufficiali o di incontri di membri del Governo con autorità italiane e straniere;
Constatato che le richiamate convenzioni e prassi sono conformi agli usi di cerimoniale ed alle normative vigenti in ambito nazionale ed internazionale;
Ritenuta la necessità di provvedere alla definizione e regolazione del trattamento e del regime di detti doni;
Decreta:
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